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Scuola obbligatoria

L'armonizzazione della scuola obbligatoria è di competenza dei Cantoni

I Cantoni sono tenuti ad armonizzare importanti obiettivi e strutture della scuola obbligatoria. Lo stabilisce l'articolo 62 capoverso 4 della Costituzione federale. Negli anni passati, i Cantoni hanno fatto passi importanti verso l'armonizzazione. L'«Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria» (Concordato HarmoS), elaborato congiuntamente dai Cantoni, descrive gli elementi fondamentali dell'armonizzazione. Il Concordato contiene disposizioni sulla scolarizzazione, la durata dei livelli della formazione e l'armonizzazione degli obiettivi.

La CDPE assicura l'esecuzione del concordato e sostiene i Cantoni nella sua attuazione. Valuta regolarmente l'attuazione dell'articolo 62 Cost. e verifica il raggiungimento degli obiettivi formativi nazionali.

Il Concordato HarmoS contiene alcune disposizioni sussidiarie sull'organizzazione della giornata scolastica. In base a tali disposizioni i Cantoni concordatari si impegnano ad organizzare preferibilmente in blocchi l'orario d'insegnamento a livello elementare e ad offrire strutture diurne che rispondano ai bisogni locali. Il ricorso alle strutture diurne è facoltativo e di regola a pagamento. Il Concordato HarmoS non impone un «modello nazionale». Al contrario, le offerte possono variare in modo da corrispondere alla domanda e al contesto locale.

Gruppo di coordinamento HarmoS (Kosta HarmoS)

Il gruppo di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Kosta HarmoS) è una commissione permanente della CDPE. Assicura il coordinamento nell’attuazione del Concordato HarmoS. In particolare, coordina l'esecuzione tra la CDPE, le regioni linguistiche e le conferenze regionali della CDPE. 

Further informations

Contatto
Anna Bütikofer
Responsabile dell'Unità di coordinamento Scuola obbligatoria, cultura e sport

+41 31 309 51 11

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