Skip to main content

Informazioni generali

Il sistema educativo svizzero è composto dai seguenti livelli di formazione:

  • Livello secondario II
    Formazione professionale di base e scuole di formazione generale (scuole di maturità, scuole specializzate)
  • Livello terziario
    F
    ormazione professionale superiore extrauniversitaria (esami federali di professione ed esami professionali federali superiori, scuole specializzate superiori) e scuole universitarie (università, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche)

La responsabilità principale del sistema educativo è dei 26 Cantoni: la competenza per il sistema educativo spetta ai Cantoni, salvo quando la Costituzione federale attribuisce la competenza alla Confederazione. Le competenze della Confederazione riguardano il settore della formazione postobbligatoria: per le scuole di maturità, per la formazione professionale e per le scuole universitarie, la Confederazione e i Cantoni hanno la responsabilità congiunta del sistema educativo pubblico. I Comuni svolgono diversi compiti soprattutto nella scuola obbligatoria.

A livello federale, l'intero settore della formazione, della ricerca e dell'innovazione è riunito in seno al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI è il centro di competenza della Confederazione per le questioni nazionali e internazionali connesse alla politica in materia di formazione, ricerca e innovazione.

Competenze nel sistema educativo

Le competenze concernenti la legislazione, il finanziamento, l'esecuzione e il controllo variano in funzione del livello di formazione e del tipo di scuola:

Livello primario (incl. scuola dell’infanzia o ciclo di entrata) e livello secondario I

Livello secondario II

Livello terziario

Formazione continua

Collaborazione nel sistema educativo

Il coordinamento e la collaborazione sono di fondamentale importanza per la coerenza dell'intero sistema educativo. La Costituzione federale obbliga alla collaborazione tra Confederazione e Cantoni, nonché tra i Cantoni. Dal 1970 la cooperazione intercantonale si basa sul Concordato sulla coordinazione scolastica.

Collaborazione tra i Cantoni

Collaborazione Confederazione – Cantoni